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Casella di testo:

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La nomina degli scrutatori di seggio:
 una questione fondamentale

Curinga, 08 febbraio 2013

In merito alla nomina degli scrutatori di seggio,  l’art 9 comma 4 della Legge n. 270/2005 recita testualmente:

«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.››

A tal proposito, viene riportato in calce alla presente un articolo de Il Sole 24 ORE del 02/03/2006, riguardante le modifiche  introdotte dall’ultima riforma elettorale, ed in particolare la sostituzione del sorteggio con la nomina degli scrutatori.

La Commissione elettorale  comunale attualmente in carica, dal momento della sua elezione, ha sempre proceduto alla nomina e non al sorteggio degli scrutatori, come la succitata legge prevede.

Lo sanno bene i già Consiglieri comunali, oggi facenti parte dei vari gruppi politici firmatari della richiesta indirizzata al Commissario Prefettizio e pubblicata sul sito www.curinga-in.it, oltre che affisa nei vari esercizi commerciali;  ed in particolare: 

Sig. Michienzi Domenico (Curinga Progetto Comune); Sig. Perugino Raffaele, Avv. Muscimarro Antonio, Dott. Pellegrino Rocco (La Fenice); Sig. Mazza Giuseppe, Sig. De Pace Bruno, Avv. Pileggi Natalino (Alleanza per Curinga); Prof.ssa Sorrenti Maria; Avv. Sorrenti Roberto.

Gli stessi, infatti, di certo ricorderanno che l’attuale Commissione elettorale, al momento della nomina degli scrutatori (per una propria scelta e non perché le fosse imposto),  ha sempre tenuto conto delle persone segnalate da CIASCUNO dei componenti l’ultimo Consiglio comunale, senza che mai nessuno degli stessi ne contestasse il metodo; prova ne è il fatto che nessuna richiesta/proposta è mai pervenuta all’attenzione della stessa Commissione.

Non si ritiene di fondamentale importanza riportare qui di seguito un riquadro contenente i  nomi dei soggetti  nominati come scrutatori negli anni precedenti, con accanto in questo caso anche  il nome del Consigliere che li ha indicati alla Commissione, anche perché in alcuni casi si tratta di persone appartenenti allo stesso gruppo politico del Consigliere che indirettamente li ha nominati.

Inoltre, pare che la stessa procedura fosse attuata negli anni anche dai già Consiglieri comunali Dr. Serrao (candidato a Sindaco) e Sig. Anello (Curinga-in prima fila).

La domanda allora  sorge spontanea: cosa spinge gli ex Consiglieri a contestare il metodo utilizzato dalla Commissione proprio ora, considerando, inoltre, che è lo stesso di quello adottato da “sempre”, e di conseguenza condiviso anche da loro stessi?

Per la composizione dei seggi elettorali in vista delle imminenti elezioni politiche, la scrivente Commissione ha proceduto alla nomina degli scrutatori secondo i seguenti criteri: giovani studenti, disoccupati, persone alla prima esperienza elettorale.

La differenza rispetto a tutte le altre volte sta nel fatto che a nominare gli scrutatori sono stati direttamente i membri della Commissione, anche su indicazione di alcuni (non tutti chiaramente, altrimenti il “caso” non sarebbe mai scoppiato) degli ex Consiglieri comunali, oggi firmatari della suddetta proposta (!).

Siamo proprio sicuri che il fine nobile della richiesta indirizzata al Commissario Prefettizio  del Comune di Curinga sia “l’effettiva e reale prova di trasparenza” e non la mancata possibilità per i firmatari di “un mero opportunismo elettorale”?

 Ai posteri l’ardua sentenza ! E poi, vivaddio, ma nell’imminenza delle competizioni elettorali comunali non è stata sempre la commissione elettorale pro tempore a nominare gli scrutatori? La Prof.ssa Sorrenti e l'Avv. Muscimarro, forse, potrebbero ragguagliarci su come si è operato per la nomina degli scrutatori nelle ultime elezioni comunali (giugno 2009)….!

Per evitare ulteriori strumentalizzazioni, si coglie l’occasione per sottolineare il fatto che la nomina dei Presidenti e dei Segretari di seggio non compete alla Commissione elettorale comunale.

Cordialmente.

I membri della Commissione Elettorale

Barbara Ornella Serratore

 Nunziato Bianca

Margherita Perugini

   

        Barbara Ornella Serratore            Nunziato Bianca                            Margherita Perugini

 

Il Sole 24 ORE del 02/03/2006

Scrutatori: nomina e non più sorteggio

di Chiara Conti

 

Scompare dalla scena il sorteggio per l’incarico di scrutatore. Un altro importante cambiamento introdotto dalla legge di riforma elettorale è rappresentato dalla nuova disciplina che modifica le modalità di designazione degli scrutatori tra gli elettori iscritti nell’albo per la costituzione degli uffici elettorali di sezione, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Le regole. La norma all’esame è quella contenuta nel nuovo testo dell’articolo 6 della legge n. 95/1989 (che detta la disciplina per l’istituzione dell’albo e la scelta delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale), così come modificato dalla legge 270/2005 (articolo 9, comma 4) e successivamente dalla legge 22/2006(articolo 3 -quinquies). 

Cosa cambia. La commissione elettorale comunale a partire dalle prossime elezioni politiche dovrà procedere alla nomina e non più al sorteggio degli scrutatori.

La nomina all’unanimità. La commissione elettorale comunale (Cec) deve procedere alla nomina degli scrutatori all’unanimità, scegliendoli fra i nominativi che rientrano nell’albo. Così come la graduatoria dei sostituti deve comprendere persone iscritte nell’albo, in quanto la legge di riforma non ammette la nomina di soggetti “esterni” all’albo, che viene aggiornato ogni anno.

Quando manca l’unanimità. Se l’unanimità non è raggiunta, allora ciascun membro della commissione elettorale vota rigorosamente per solo “un nome”, con riferimento a ciascun ufficio elettorale di sezione: è questa la novità disposta dall’articolo 3-quinquies della legge 22/2006, che ha ridotto da due a uno solo i nominativi per la votazione. Saranno poi proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti avrà la meglio il più anziano di età.

 

 

 

 

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